Statuto sociale di AIILIC
Associazione Insegnanti Italiani di Lingua Italiana in Cina
ART. 1. – Costituzione
È costituita a tempo indeterminato, senza scopo di lucro e con sede presso l’Istituto Italiano di Cultura di Pechino (San Li Tun Dong Er Jie, n°2 – 100600 Pechino – Repubblica Popolare Cinese), con la seguente denominazione: “AIILIC Associazione Insegnanti Italiani di Lingua Italiana in Cina”.
ART. 2. – Scopi
L’associazione ha come principali finalità quelle di:
• Riunire e rappresentare gli insegnanti di lingua italiana residenti in Cina, rafforzandone i legami con le istituzioni;
• Promuovere ed organizzare iniziative che favoriscano la promozione della lingua e cultura italiana in Cina;
• Creare una piattaforma che favorisca ed incentivi la crescita professionale degli insegnanti di lingua italiana in Cina, permetta loro di confrontarsi, scambiarsi consigli, idee, conoscenze e materiali per l’insegnamento;
• Rendersi interpreti delle istanze degli insegnanti di lingua e cultura italiana in Cina presso le istituzioni italiane e contribuire alla soluzione di problemi specifici del settore.
ART. 3. – Assemblea
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L’Assemblea generale dei soci AIILIC (Assemblea) è convocata almeno una volta all’anno e ha come principali mansioni: discutere e votare il programma delle attività, esaminare la situazione generale e tutti gli argomenti che i soci possono chiedere di mettere all’ordine del giorno. L’Assemblea elegge, tra i soci ordinari regolarmente iscritti, il Consiglio di AIILIC, composto da: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e un numero di consiglieri stabilito di volta in volta dall’Assemblea stessa. I membri del Consiglio durano in carica un anno e possono essere rieletti. (Vedi ART. 4 del presente statuto).
La convocazione dell’Assemblea dovrà avvenire sotto forma di avviso scritto sull’omonimo gruppo WeChat ufficiale dell’Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata. L’avviso dovrà contenere le seguenti informazioni: indirizzo, data, ora (fuso orario di Pechino), piattaforma online utilizzata per la riunione in forma telematica, ordine del giorno provvisorio, nome di un socio regolarmente iscritto all’Associazione incaricato dell’organizzazione dell’Assemblea in quella data.
Per garantire la più ampia partecipazione possibile tra i soci, l’Assemblea si svolgerà contemporaneamente sia in presenza che in forma telematica attraverso una piattaforma online indicata nell’avviso scritto di convocazione. È a discrezione dei singoli soci scegliere di volta in volta la propria modalità di partecipazione all’Assemblea con le seguenti opzioni: (1) in presenza o (2) per via telematica. I soci che sceglieranno di partecipare per via telematica dovranno, almeno 24 ore prima della data in cui si svolge l’Assemblea, contattare in forma scritta il socio incaricato di organizzare l’Assemblea in quella data per manifestare la propria volontà di prendere parte all’Assemblea ed indicare il proprio account sulla piattaforma utilizzata per l’Assemblea. Per i soci che scelgono di partecipare in presenza non vige nessun obbligo di preavviso, ma sarà loro richiesto di presentarsi in orario presso l’indirizzo indicato sull’avviso di convocazione.
Qualora dei soci aventi diritto al voto non possano essere presenti all’Assemblea, sarà loro possibile conferire una delega ad un altro socio (delegato), scelto tra gli aventi diritto in sede di Assemblea. Il delegante dovrà far pervenire almeno 24 ore prima dell’inizio dell’Assemblea il proprio avviso di delega sia al socio delegato, sia all’incaricato dell’organizzazione dell’Assemblea. In alternativa la delega può essere conferita al momento dell’iscrizione all’Assemblea, indicando in modo chiaro e univoco il nome del socio che si intende delegare, secondo le istruzioni che verranno indicate al momento della convocazione dell’Assemblea. Il socio delegante verrà considerato, a tutti gli effetti, presente in Assemblea. Per garantire la democraticità e la trasparenza dei processi decisionali dell’Associazione, ad ogni convocazione dell’Assemblea, ogni socio avente diritto di voto non potrà rappresentare tramite delega più di due altri soci. Al momento di votare una qualsiasi risoluzione, il socio delegato non potrà esprimere il proprio voto separatamente da quello degli eventuali deleganti.
L’Assemblea, convocata secondo le modalità descritte dallo statuto di AIILIC, è sempre valida, indipendentemente dal numero di soci presenti. Tutte le deliberazioni all’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti (tranne nei casi in cui diversamente specificato dal presente statuto). Tutte le deliberazioni all’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti (tranne nei casi in cui diversamente specificato dal presente statuto).
L’Assemblea può essere convocata con le seguenti modalità: (1) su decisione del Presidente dell’Associazione, (2) Su decisione di 1/3 dei membri del Consiglio; (3) su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto. In ciascun caso, l’avviso e le modalità di convocazione dovranno rispettare le modalità descritte in precedenza.
Una volta che l’Assemblea sarà stata convocata secondo le modalità descritte, sarà possibile da parte di tutti i soci richiedere che vengano aggiunti punti all’ordine del giorno secondo i seguenti tempi e modalità: (1) la richiesta di aggiunta di uno o più punti all’ordine del giorno dovrà essere fatta pervenire ad uno dei membri del Consiglio di AIILIC in forma scritta almeno 72 ore prima dell’inizio dell’Assemblea; (2) tale richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno due soci, i firmatari della proposta, e non sarà possibile presentarla in forma anonima; (3) tale richiesta dovrà presentare in modo chiaro il punto proposto, le ragioni che spingono i firmatari a proporre questo tema e l’obiettivo della proposta; (4) se tale proposta prevede di modificare lo statuto sociale di AIILIC, una bozza della modifica dovrà essere inclusa. In questo frangente, membri del Consiglio possono solo limitarsi a verificare che le richieste pervenute rispettino i tempi e le modalità indicati dallo statuto sociale di AIILIC, senza possibilità di negare che siano incluse all’ordine del giorno.
Al momento della riunione dell’Assemblea, è il Segretario di AIILIC a guidare le discussioni. Per prima cosa questi si assicura che il numero dei presenti (online, in presenza e rappresentati per delega) sia sufficiente a garantire la validità dell’Assemblea e, in caso affermativo, legge l’ordine del giorno, che include i punti fatti pervenire al Consiglio secondo le modalità e i tempi indicati sopra. Successivamente, il Segretario chiede ai presenti se vi siano questioni di particolare urgenza che non siano state ancora incluse nell’ordine del giorno e, in caso affermativo, i soci dovranno presentare brevemente la natura del punto che intendono presentare (in un massimo di 5 minuti per ogni socio). È a completa discrezione del Presidente di AIILIC accettare o rifiutare tutte le proposte presentate in apertura dell’Assemblea. Durante lo svolgimento dell’Assemblea, non è più possibile per nessuno dei soci (inclusi i membri del Consiglio) presentare nuovi punti da aggiungere all’ordine del giorno. Ogni qualvolta l’Assemblea sia chiamata a deliberare su questioni che riguardano i progetti dell’Associazione, ai soci votanti è richiesto di esprimere la propria preferenza attraverso voto palese, che può essere espresso come: favorevole, contrario, astensione.
Nel rispetto del principio di democraticità che guida l’operato dell’Associazione, fanno eccezione i casi in cui l’Assemblea sia chiamata a prendere una decisione che riguarda direttamente uno o più soci, come nei casi di elezione o rinnovo delle cariche del Consiglio e di esclusione dei soci. In questi casi, le delibere avverranno per voto segreto. Sarà premura del Consiglio organizzare modalità di votazione che rendano possibile ai votanti mantenere l’anonimato, sia che il voto avvenga in presenza, sia che esso venga espresso in forma telematica. La votazione per l’assegnazione delle cariche viene discussa nel seguente ordine: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri.
Il provvedimento di esclusione di uno dei soci deve essere sottoscritto e motivato da almeno due soci e posto come primo punto all’ordine del giorno. Un provvedimento di esclusione deve essere approvato con voto favorevole di 2/3 dei votanti all’Assemblea che ne è investita. I soci esclusi dall’Associazione perdono il diritto di voto e di partecipazione all’Assemblea seduta stante. Non è possibile presentare una nuova richiesta di adesione di questi individui per i 6 mesi successivi alla loro esclusine.
È compito del segretario o di chi ne fa le veci stendere un verbale delle discussioni avvenute in Assemblea e pubblicarlo in forma scritta sul gruppo WeChat ufficiale dell’Associazione entro 7 giorni dalla data dell’Assemblea.
I soci regolarmente iscritti all’Associazione possono presentare riscorso in qualsiasi momento secondo le seguenti modalità: l’eventuale ricorso deve essere presentato in forma scritta e sottoscritto da almeno cinque soci regolarmente iscritti; il ricorso deve essere motivato in modo dettagliato; il ricorso deve essere presentato al Consiglio, che nomina un conciliatore la cui decisione è inappellabile. Il conciliatore incaricato di impegna a prendere le sue decisioni sulla base del presente statuto.
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ART. 4. – Consiglio e Cariche del Consiglio dell’Associazione
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Il Consiglio di AIILIC (Consiglio) si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di 1/3 almeno dei suoi componenti. Attua il programma di attività adottato in Assemblea.
Il Consiglio si occupa di gestire le questioni ordinarie l’Associazione, di portare avanti il programma e le risoluzioni approvate dall’Assemblea generale e di rappresentare l’Associazione nella sua azione esterna. Inoltre, ècompito del Consiglio accettare o rifiutare la richiesta di nuovi soci di aderire all’Associazione, secondo quanto riportato all’ART. 7 del presente statuto.
Il Consiglio è composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri, ciascuno con le proprie mansioni specifiche.
Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione. Presiede l’Assemblea e le riunioni del Consiglio, dà impulso alle attività della Associazione e stimola la partecipazione dei soci alle varie iniziative. In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.
Il Vicepresidente assiste il Presidente nei suoi compiti. In caso di impedimento congiunto del Presidente e del Vicepresidente assume la direzione temporanea dell’Associazione il consigliere più anziano (anzianità anagrafica). In questo caso, qualsiasi membro del Consiglio dell’Associazione può convocare l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.
Il Segretario è responsabile della tenuta del libro dei soci. Coadiuva il Presidente nel disbrigo delle varie pratiche inerenti le attività della Associazione.
Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria della Associazione e della riscossione delle quote sociali. In occasione dell’Assemblea annuale, presenta la relazione finanziaria. Il Tesoriere amministrerà i fondi che la Assemblea destinerà alle iniziative varie di cui questa Associazione si farà promotrice.
I consiglieri, nominati in numero variabile su decisione dell’Assemblea operano su delega del Presidente e gestiscono i rapporti con i soci a livello locale.
ART. 5 – Mezzi finanziari
L’associazione provvede alla realizzazione dei propri fini statutari con i seguenti mezzi:
• le quote associative dei soci;
• altri contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché eventuali elargizioni lasciti e donazioni;
• proventi ritratti da attività ed iniziative svolte dall’Associazione.
ART. 6 – Modifiche statutarie
Eventuali modifiche al presente statuto devono essere approvate in sede di Assemblea generale dei soci con la maggioranza semplice dei voti, secondo le modalità riportate nel presente statuto (vedi ART. 3).
ART. 7 – Soci
Possono diventare soci dell’Associazione i maggiorenni cittadini italiani o di paesi in cui l’italiano sia la lingua ufficiale, che siano attivi nella promozione della lingua e della cultura italiana in Cina. Casi particolari potranno essere sottoposti all’attenzione e approvazione del Consiglio dell’Associazione.
Come riportato all’ART. 4 del presente statuto, è compito del Consiglio dell’Associazione approvare o rifiutare le richieste di adesione di nuovi soci. La richiesta di adesione di nuovi soci all’Associazione deve essere sottoscritta e motivata da almeno due soci regolarmente iscritti e deve essere discussa e votata dal Consiglio. La richiesta viene approvata a maggioranza semplice dei presenti. Tutti i soci la cui adesione venga approvata dal Consiglio diventano a tutti gli effetti “soci regolarmente iscritti” e i loro nominativi vengono inseriti nel registro dei soci, assumendo immediatamente tutti i diritti previsti dal presente statuto.
In seguito all’approvazione del Consiglio, i nuovi soci assumono immediatamente il diritto di elettorato attivo e passivo a partire dall’Assemblea generale immediatamente successiva alla loro iscrizione, concorrono al raggiungimento del numero minimo di presenti per dichiarare valida l’Assemblea e possono votare l’approvazione di modifiche statutarie ivi proposte secondo quanto riportato all’ART. 3 del presente statuto. Tuttavia, non possono in tale sede partecipare all’elezione del nuovo consiglio di coordinamento, assumendo tale diritto solo a partire dall’Assemblea generale successiva.
Nei casi ritenuti opportuni, a completa discrezione del Consiglio, è possibile presentare le richieste di adesione di nuovi soci all’attenzione dell’Assemblea generale. In questi casi, il voto dell’Assemblea ha valore puramente consultivo.
Con le stesse modalità sopra riportate, il Consiglio potrà conferire anche lo stato di socio onorario a persone fisiche, enti pubblici e privati e rappresentanti diplomatici che si siano distinti per la loro attività di promozione della lingua e della cultura italiane in Cina e nel mondo. Sono soci onorari anche persone fisiche o entità di qualsiasi nazionalità ed età che con proprie liberalità debitamente registrate dal Consiglio dell’Associazione che intendono sostenere, economicamente e/o con qualsiasi altro mezzo, le attività dell’Associazione.
I soci onorari possono partecipare alle discussioni dell’Assemblea, tuttavia, con la loro presenza non partecipano al raggiungimento del numero minimo di presenti per dichiarare l’Assemblea valida e non hanno diritto di voto. I soci onorari si riservano anche di partecipare alla vita sociale dell’Associazione.
ART. 8 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione avviene per deliberazione dell’Assemblea Generale adottata con la maggioranza di due terzi dei soci votanti. Perché la proposta di scioglimento possa essere votata dall’Assemblea Generale in seconda convocazione, almeno un quinto dei soci votanti deve essere presente all’Assemblea o rappresentato per delega.
Contestualmente allo scioglimento l’Assemblea Generale dispone anche sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo ad un Ente benefico. Dell’avvenuto scioglimento il Coordinatore ne dà comunicazione scritta all’Ambasciatore d’Italia in Cina.